Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Il tribunale ove riconosca che il debitore e' meritevoli del benefizio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.
[2]Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potra' spettare ai creditori contestati.
[3]Se invece il concordato non e' omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
