Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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Il tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzera' in via provvisoria o presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
