Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

[2]Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

[3]Il tribunale potra' invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art18 · fonte del testo

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