Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.
[2]Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.
[3]I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
