Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalita' dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

[2]I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono pero' concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

[3]La rinuncia puo' riferirsi anche ad una parte dell'eredita' o degli accessori purche' sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo o non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

[4]Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui e' parola nel successivo articolo 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

[5]Il tribunale, nel giudizio di omologazione, terra' calcolo dell'eventuale aumento dell'attivita' patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

[6]Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art14 · fonte del testo

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