Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato.
[2]Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che puo' essere scritta senza formalita' sulla lettera o sul telegramma di convocazione.
[3]Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potra' farsi rappresentare da un mandatario speciale.
[4]Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concreto e definitive.
[5]Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e cosi di seguito fino al termine delle operazioni.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 31 agosto 1930
