Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1903 al 31 agosto 1930. Leggi il testo vigente →

[1]L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato.

[2]Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che puo' essere scritta senza formalita' sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

[3]Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potra' farsi rappresentare da un mandatario speciale.

[4]Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concreto e definitive.

[5]Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e cosi di seguito fino al termine delle operazioni.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 31 agosto 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art12 · fonte del testo

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