Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che puo' raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.
[2]In caso di bisogno chiedera' agli interessati i necessari schiarimenti.
[3]Redigera' quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositera' in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
