Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo che dolosamente ha omesso uno o piu' creditori, od esposto passivita' insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in camera di Consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
