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I cambiamenti di domicilio e di residenza da un Comune ad un altro, e di abitazione nell'interno di uno stesso Comune, dovranno essere notificati agli Uffizi comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666
1Il Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A cominciare dal 1° gennaio 1872, i cambiamenti di abitazione nell'interno di un Comune dovranno essere notificati all'Ufficio comunale entro giorni trenta dall'avvenuto cambiamento".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1872 al 15 novembre 1921
