Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1872 al 15 novembre 1921. Leggi il testo vigente →

I cambiamenti di domicilio e di residenza da un Comune ad un altro, e di abitazione nell'interno di uno stesso Comune, dovranno essere notificati agli Uffizi comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666

1

Il Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A cominciare dal 1° gennaio 1872, i cambiamenti di abitazione nell'interno di un Comune dovranno essere notificati all'Ufficio comunale entro giorni trenta dall'avvenuto cambiamento".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1872 al 15 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1872

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1871 al 27 febbraio 1872.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666

    Il Regio Decreto 28 gennaio 1872, n. 666 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A cominciare dal 1° gennaio 1872, i cambiamenti di abitazione nell'interno di un Comune dovranno essere notificati all'Ufficio comunale entro giorni trenta dall'avvenuto cambiamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-06-20;297~art8 · fonte del testo

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