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[1]In ogni Comune vi sara' un registro di popolazione, compilato o corretto, dove gia' esistesse, secondo i risultamenti ottenuti col nuovo Censimento.
[2]Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sara' fatto il riassunto della popolazione totale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 23 ottobre 1921, n. 1530
2Il Regio Decreto 23 ottobre 1921, n. 1530 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estesi ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 o 19 dicembre 1920, n. 1778: [...] 2° gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie II) sul secondo censimento della popolazione".
Testo in vigore dal 15 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
