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[1]Le contravvenzioni, di cui trattano gli articoli 5 e 9 della presente Legge, saranno considerate d'azione pubblica.
[2]Si applicheranno alle medesime i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.
Testo in vigore dal 5 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
