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Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco dovra' dichiararlo all'Autorita' finanziaria del luogo, la quale gli rilascieta' un attestato della fatta dichiarazione che, munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovra' essere rinnovato al principio di ogni anno.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1862 al 16 dicembre 2009
