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[1]Senza una speciale licenza del Ministero dell'Interno o del Prefetto della provincia, nessuno puo' fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa o altrove gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1.
[2]Il contravventore e' punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire duemila, salvo le maggiori pene, pei casi preveduti nell'articolo 461 del Codice penale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
