Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alle pene stabilite nei precedenti articoli sara' sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

[2]Saranno assegnati al domicilio coatto gli ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrano anche in una sola condanna per reato contemplato negli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;314~art7 · fonte del testo

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