Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alle pene stabilite nei precedenti articoli sara' sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.
[2]Saranno assegnati al domicilio coatto gli ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrano anche in una sola condanna per reato contemplato negli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
