Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1894 al 19 luglio 1907. Leggi il testo vigente →
L'associazione per delinquere, quando ha per iscopo di commettere i delitti preveduti dai precedenti articoli, intendesi costituita anche col numero di tre persone. Ad essa sono applicabili tutte le disposizioni del capo II, titolo V del Codice penale, e le pene sono aumentate da un terzo alla meta'.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 19 luglio 1907
