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Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, commette un fatto diretto contro le persone, e' punito con la reclusione non minore di anni 20; e se avviene la morte di una o piu' persone, la pena e' dell'ergastolo.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
