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[1]Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parto un edificio o costruzione di qualsiasi natura, e' punito colla reclusione da 8 anni a Se il fatto e' commesso nella sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in edifici abitati o destinati ad abitazione, in opifici industriali o cantieri, o in depositi di materie infiammabili o esplodenti, la pena e' della reclusione da 10 a 15 anni.

[2]Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si e' messa in pericolo la vita delle persone, la pena e' della reclusione da 15 a 20 anni; o se si e' verificata la morte di una o piu' persone, la pena e' della reclusione da 20 a 24 anni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;314~art3 · fonte del testo

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