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[1]Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, e' punito colla reclusione da 4 a 10 anni.
[2]Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamita' o disastri, la reclusione e' da 8 a 12 anni, salvo quanto dispone l'articolo 3, pel caso che vi sia stato pericolo per le persone.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
