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[1]Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, e' punito colla reclusione da 4 a 10 anni.

[2]Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamita' o disastri, la reclusione e' da 8 a 12 anni, salvo quanto dispone l'articolo 3, pel caso che vi sia stato pericolo per le persone.

Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;314~art2 · fonte del testo

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