Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con apposito regolamento sara' provveduto alla esecuzione degli articoli 7 ed 8 della presente legge, ed a determinare la quantita' e qualita' delle polveri piriche e delle altre sostanze che possono tenersi o trasportarsi senza licenza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi. Calenda.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
