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[1]I piroscafi, per la costruzione dei quali furono accordati i compensi, di cui agli articoli precedenti, non potranno essere venduti all'estero senza autorizzazione del Governo.
[2]Il Governo potra' vietare il noleggio all'estero quando cio' sia richiesto dall'interesse dello Stato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
