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[1]La meta' del tempo trascorso in servizio dagli iscritti della leva di mare nel corpo Reali Equipaggi, durante il primo periodo della ferma temporanea, ed in occasione della loro chiamata sotto le armi sara' valutato dalle Amministrazioni delle Casse degli invalidi e dal fondo invalidi di Venezia, come navigazione eseguita con retribuzione alle casse ed al fondo suddetto cui lo Stato dovra' corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degli iscritti summentovati.

[2]Sara' stanziata nel bilancio della marina la somma annua di lire 60,000 per soccorrere le Casse ed il Fondo invalidi, piu' bisognosi.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1885.

[5]UMBERTO.

[6]B. Brin. A. Magliani. B. Grimaldi. C. Robilant.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art53 · fonte del testo

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