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Le disposizioni contenute ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 del titolo 2° della legge 8 giugno 1874, n. 1947, sono modificate come appresso: Per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le mutue, nelle quali il premio sia dichiarato, sara' dovuta la tassa, una volta tanto, dell'uno per cento sull'ammontare del premio cumulato per la durata dell'assicurazione. Per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato, la tassa e' stabilita per una volta tanto, in lire una per ogni migliaio di somma assicurata.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
