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[1]I diritti riscossi negli uffici consolari, ad eccezione di quelli stabiliti nell'appendice della tariffa, sono distribuiti come segue:
[2]All'erario negli uffici retti da ufficiali di 1ª categoria: Sui diritti riscossi per atti marittimi, il 65 per cento; sui diritti riscossi per altri atti, l'85 per cento; sui diritti di copia, il 10 per cento.
[3]All'erario negli uffici retti da agenti di 2ª categoria: Su tutti i diritti, il 10 per cento.
[4]Ai consoli di 1ª categoria: Sui diritti degli atti marittimi, il 25 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 15 per cento se sono riscossi negli uffici dipendenti; sui diritti degli altri atti, il 10 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio o nei viceconsolati, ed il 15 per cento se sono riscossi nelle agenzie dipendenti; sui diritti di copia 1'85 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 10 per cento se nei viceconsolati, ed il 15 per cento se nelle agenzie dipendenti.
[5]Ai viceconsoli di 1ª categoria, capi d'ufficio dipendenti: Sui diritti degli atti marittimi, il 20 per cento; sui diritti degli altri atti, il 5 per cento; sui diritti di copia, l'80 per cento.
[6]Ai viceconsoli di 1ª categoria residenti presso i consoli: Sui diritti di atti marittimi riscossi nel Consolato cui sono addetti, il 10 per cento; sui diritti degli altri atti e delle copie riscossi nel Consolato e su tutti indistintamente i diritti riscossi nelle agenzie dipendenti, il 5 per cento.
[7]Nei Consolati a cui siano addetti piu' d'un viceconsole, tali quote spetteranno per intero al viceconsole anziano; dove poi non siavi alcun viceconsole, le quote medesime passeranno al console.
[8]Ai consoli di 2ª categoria: Su tutti indistintamente i diritti riscossi nel proprio ufficio, il 90 per cento, e negli uffici dipendenti il 20 per cento.
[9]Agli agenti consolari: Su tutti indistintamente i diritti il 70 per cento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
