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I certificati di nazionalita' e di protezione di cui ai paragrafi 71 e 73 della suddetta tariffa, sono obbligatori per i cittadini e protetti residenti in paesi, in cui i trattati o gli usi consentono ai consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa, e dovranno essere rinnovati nel mese di gennaio di ogni anno. L'importo dei diritti pei certificati stessi e' fissato in lire due.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
