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La tariffa consolare, approvata colla legge 16 giugno 1871, n. 260 (Serie 2ª), allegato E, viene modificata come segue:
- a)I diritti indicati nei paragrafi 41, 42, 43 e 47 sono ridotti alla meta': e' soppressa pero' la distinzione stabilita nel paragrafo 43 tra consolati ed agenzie consolari le quali rimangono equiparate ai primi per la riscossione dei diritti di tonnellaggio;
- b)Sono soppressi i paragrafi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 e 63.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
