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[1]La retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto, e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene e spiaggie, saranno regolati, secondo i luoghi, per decreto Reale, sentito per le materie relative ad interessi commerciali il parere del Consiglio della Industria e del Commercio.
[2]La retribuzione per la stazzatura non potra' mai eccedere, per le navi fino alle 500 tonnellate, la misura fissata dall'articolo 300 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice della marina mercantile. Per le navi di portata superiore alle 500 tonnellate la retribuzione per la stazzatura non potra' mai eccedere la meta' della misura stabilita dall'articolo 300 del suddetto regolamento.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
