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[1]Il compenso per la costruzione degli scafi, delle macchine e delle caldaie sara' aumentato dal 10 al 20 per cento a favore dei piroscafi costruiti in modo da poter essere adoperati per fini militari, secondo le norme stabilite per decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato, il Comitato per il disegno delle navi e il Consiglio superiore di marina.
[2]A questo particolare compenso avranno titolo anche i piroscafi acquistati all'estero durante il tempo determinato all'art. 1, purche' si trovino nelle condizioni come sopra stabilite.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
