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Sono esenti dal pagamento dei diritti stabiliti dall'articolo precedente:
- a)I passeggieri di eta' inferiore ai 7 anni;
- b)Gli indigenti imbarcati a spese del proprio Governo, muniti di regolare attestato che lo comprovi;
- c)Gli impiegati civili e militari dello Stato, gli impiegati comunali e gli uomini appartenenti alla bassa forza dell'esercito e dei servizi di pubblica sicurezza, che viaggino per ragioni di servizio, provveduti di analogo certificato.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 8 agosto 1896
