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  • b)Gli indigenti imbarcati a spese del proprio Governo, muniti di regolare attestato che lo comprovi;
  • c)Gli impiegati civili e militari dello Stato, gli impiegati comunali e gli uomini appartenenti alla bassa forza dell'esercito e dei servizi di pubblica sicurezza, che viaggino per ragioni di servizio, provveduti di analogo certificato.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 8 agosto 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art36 · fonte del testo

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