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[1]Per ogni giornata di soggiorno nei lazzaretti si pagheranno:
[2]Dai passeggieri di 1ª classe lire 3;
[3]Dai passeggieri di 2ª classe lire 2;
[4]Dai passeggieri di 3ª classe lire 0 Per ogni cane, animale ovino, suino ed altri consimili animali, lire 2; per ogni cavallo, animale bovino ed altri consimili animali, lire 5.
[5]Per le merci sottoposte a contumacia, sbarcate e disinfettate nei lazzaretti, si pagheranno:
[6]per gli stracci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni cento chilogrammi, lire 0 50;
[7]per le cuoia di qualunque specie, per ogni cento, lire 1;
[8]per le pelli di montone, capra, vitellini, per ogni cento, lire 0 50;
[9]per le lane, lini, canape, cotone, carta, per ogni certa chilogrammi, lire 0 50;
[10]per la seta greggia e pei tessuti di qualunque specie, per ogni cento chilogrammi, lire 5;
[11]per le visite mediche ai bastimenti, ciascuna lire 3 a 5, secondo i luoghi, a giudizio dell'autorita' marittima;
[12]per ogni guardiano imbarcato sui bastimenti in quarantena, e per ogni giorno, anche incominciato, di quarantena, lire 3.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 8 agosto 1896
