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[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione. Tale compenso sara' commisurato, per le macchine in ragione di lire 10 per cavallo indicato.
[2]Il compenso alle caldaie sara' di lire 6 per quintale.
[3]Questo compenso sara' esteso anche alle riparazioni fatte in Italia di caldaie di costruzione italiana. Con decreto Reale saranno stabiliti i modi da tenere per calcolare l'entita' delle riparazioni di caldaie in relazione al compenso dovuto e per determinare la forza delle macchine e il peso delle caldaie.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
