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[1]La tassa d'ancoraggio sara' pagata prima della partenza del bastimento.
[2]I bastimenti indicati negli articoli 20 e 23, e nel secondo capoverso degli articoli 17 e 21 della presente legge, pagheranno la detta tassa al principio di ogni periodo di dodici mesi.
[3]I piroscafi indicati nel primo capoverso dell'art. 21 pagheranno la tassa nel porto di primo approdo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
