Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa d'ancoraggio sara' pagata prima della partenza del bastimento.

[2]I bastimenti indicati negli articoli 20 e 23, e nel secondo capoverso degli articoli 17 e 21 della presente legge, pagheranno la detta tassa al principio di ogni periodo di dodici mesi.

[3]I piroscafi indicati nel primo capoverso dell'art. 21 pagheranno la tassa nel porto di primo approdo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art25 · fonte del testo

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