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Sono esenti dal pagamento della tassa d'ancoraggio:
- a)I bastimenti da guerra di tutte le nazioni;
- b)I bastimenti da diporto di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi, purche' tali bastimenti non facciano operazione alcuna di commercio, ne' sbarchino definitivamente passeggieri o ne imbarchino, esercitando, in qualsiasi modo, la industria dei trasporti marittimi;
- c)I battelli che esercitano la pesca lungo il litorale dello Stato ed i battelli addetti al trasporto di passeggieri e merci nei porti, nelle rade e spiaggie dello Stato, i quali esercitino questo traffico nei limiti stabiliti dal Codice sulla marina mercantile;
- d)I bastimenti in rilascio forzato o volontario, quando non facciano alcuna operazione di commercio e non si trattengano nei porti, nelle rade o spiaggie dello Stato piu' di 15 giorni, eccetto i casi di forza maggiore riconosciuti ed accertati dalla autorita' marittima;
- e)I bastimenti che, appena varati dai cantieri dello Stato, entreranno in un porto o in una rada per compiervi i lavori necessari alla navigazione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
