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[1]Le navi, sia a vela, sia a vapore, che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il decimo delle tonnellate di stazza, pagheranno un quarto soltanto della tassa di ancoraggio.
[2]Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto delle tonnellate di stazza, pagheranno la meta' soltanto della tassa di ancoraggio.
[3]Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggieri e non merci, avra' facolta' di pagare, invece della tassa di ancoraggio, lire 10 per passeggiero.
[4]Le navi a vapore e a vela che, dopo aver pagato in un porto dello Stato le tasse indicate in quest'articolo, approdassero in altri porti dello Stato e imbarcassero o sbarcassero nuovamente merci o passeggieri, pagheranno, sotto deduzione delle somme gia' pagate nel primo porto d'approdo, la tassa di ancoraggio in ragione del loro tonnellaggio di stazza.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
