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[1]I piroscafi nazionali e gli esteri equiparati, in virtu' di trattati, ai nazionali, i quali esercitino le navigagazioni indicate nei precedenti articoli 16 e 19 pagheranno la tassa, ad essi imposta rispettivamente dagli articoli stessi, una sola volta ogni 30 giorni, qualunque sia il numero degli approdi effettuati in tale spazio di tempo, cominciando dal giorno del loro primo approdo ad un porto dello Stato.

[2]I suddetti piroscafi potranno andar esenti dalla tassa, mediante il pagamento, per ogni periodo di dodici mesi, del quadruplo della tassa stessa, qualunque sia il numero degli approdi, che effettuassero durante tale periodo di tempo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art21 · fonte del testo

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