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Le navi nazionali a vela e le estere pure a vela, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali navighino esclusivamente fra i porti, le rade e spiaggie dello Stato saranno esenti dalla tassa d'ancoraggio, mediante il pagamento di lire 0 70 per ogni tonnellata di stazza e per ogni periodo di dodici mesi, se hanno una portata superiore alle 100 tonnellate; di lire 0 40 se hanno una portata dalle 100 tonnellate inclusive alle 51 tonnellate inclusive: e di lire 0 20 se hanno una portata inferiore; e cio' avra' luogo, qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero durante tale periodo di tempo per operazioni di commercio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
