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Le navi nazionali a vela e le estere pure a vela, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali navighino esclusivamente fra i porti, le rade e spiaggie dello Stato saranno esenti dalla tassa d'ancoraggio, mediante il pagamento di lire 0 70 per ogni tonnellata di stazza e per ogni periodo di dodici mesi, se hanno una portata superiore alle 100 tonnellate; di lire 0 40 se hanno una portata dalle 100 tonnellate inclusive alle 51 tonnellate inclusive: e di lire 0 20 se hanno una portata inferiore; e cio' avra' luogo, qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero durante tale periodo di tempo per operazioni di commercio.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art20 · fonte del testo

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