Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Non e' accordato compenso di costruzione alle navi rivestite di legno la cui ossatura sia interamente di ferro e di acciaio.
[2]Gli allungamenti delle navi saranno considerati, per gli effetti della presente legge, come riparazioni.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
