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I piroscafi nazionali e gli esteri, equiparati in virtu' di trattati ai nazionali, i quali navighino esclusivamente tra i porti, le rade e spiaggie dello Stato per operazioni di commercio, non toccando alcun porto estero, salvo che in rilascio forzato e senza farvi alcuna operazione di commercio, pagheranno per tassa d'ancoraggio lire 0 50 per ogni tonnellata di stazza.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
