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Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtu' di trattati, alle nazionali, le quali abbiano pagato in un porto nazionale la tassa accennata ai precedenti articoli 16 e 17 possono fare per il periodo di quattro mesi dalla data dell'approdo, operazioni di commercio lungo il litorale dello Stato, senza ulteriore pagamento di tassa, e purche' non tocchino, nell'intervallo, alcun porto estero, eccettuato il caso di forza maggiore.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
