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[1]Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtu' di trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alle navigazioni del mare Mediterraneo, limitato agli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli ed al canale di Suez, pagheranno per tassa di ancoraggio lire 0 60 per ogni tonnellata di stazza, salvo il disposto della lettera e dell'articolo precedente.
[2]Queste navi pero' potranno andare esenti dalla suddetta tassa mediante pagamento di lire 0 80 per tonnellata di stazza e per ogni periodo di dodici mesi, qualunque sia per essere il numero degli approdi, che effettuassero durante tale periodo di tempo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
