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I bastimenti a vapore e a vela nazionali e gli esteri equiparati, in virtu' di trattati, ai nazionali, i quali approdino, provenienti dall'estero, ad un porto, a una rada o spiaggia dello Stato per operazioni di commercio, pagheranno per tasse di ancoraggio:
- a)Lira 1 per ogni tonnellata di stazza i piroscafi;
- b)Lire 0 80 per ogni tonnellata di stazza i velieri che superano la portata di 100 tonnellate;
- c)Lire 0 50 per ogni tonnellata di stazza i velieri di portata di 100 tonnellate e meno.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
