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[1]Il premio di navigazione, di cui nell'art. 10, sara' dovuto dall'ultimo porto nel quale si fanno operazioni di commercio fino al porto di arrivo.
[2]Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo, non e' considerata operazione di commercio il completamento del carico lungo il viaggio, purche' non abbia luogo sbarco di merci.
[3]Il numero delle miglia percorse sara' calcolato secondo distanza compresa tra i porti suddetti, computala sulla linea diretta marittima.
[4]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinera' i modi di applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e l'epoca del pagamento dei premi. Definira' inoltre, esattamente, la navigazione fra diversi continenti e le isole rispettive, premiata colla seconda parte dell'art. 10.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
