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[1]Sono esclusi dai premi, di cui nel presente capo, i bastimenti da diporto e le navi addette alle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

[2]Sono del pari escluse dai premi suddetti le navi, le quali non siano iscritte in prima classe del registro italiano, o di quegli altri registri nazionali che, con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato, saranno pareggiati al registro italiano, per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art12 · fonte del testo

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