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[1]Sono esclusi dai premi, di cui nel presente capo, i bastimenti da diporto e le navi addette alle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.
[2]Sono del pari escluse dai premi suddetti le navi, le quali non siano iscritte in prima classe del registro italiano, o di quegli altri registri nazionali che, con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato, saranno pareggiati al registro italiano, per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
