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[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, un premio di navigazione di lire 0,65 per ogni tonnelleta di stazza netta e per ogni 1000 miglia di percorso alle navi nazionali a vela e a vapore, che, partendo da un porto posto nei mari di tutto il Mediterraneo (compresi il mar di Marmara, il mar Nero, il mar d'Azoff e la navigazione del Danubio), oltrepassino il canale di Suez o lo stretto di Gibilterra, dirette a porti non europei; come pure alle navi nazionali a vela e a vapore, che ritorneranno in Italia attraversando il canale di Suez o lo stretto di Gibilterra, non provenienti da porti europei.
[2]Egual premio sara' dato alle navi italiane, che navighino tra diversi continenti e fra isole appartenenti ad un continente e isole appartenenti ad un altro continente, escluse le navigazioni nei mari di tutto il Mediterraneo (compresi il mar di Marmara, il mar Nero, il mar d'Azoff e la navigazione del Danubio).
[3]Per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo, le due Americhe sono considerate come due distinti continenti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
