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[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui la presente legge andra' in vigore, un compenso di costruzione sullo scafo delle navi a vapore e a vela in ferro ed in acciaio e delle navi in legno, costruite in Italia ed iscritte nella prima classe del registro italiano, o di quegli altri registri nazionali, che, con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato, saranno pareggiati al registro italiano, per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo.
[2]Il compenso di costruzione per le navi a vapore e a vela in ferro ed in acciaio e' fissato nella misura di lire 60 per ogni tonnellata di stazza lorda.
[3]Il compenso di costruzioni per le navi a vela in legno e' fissato nella misura di lire 15 per ogni tonnellata di stazza lorda.
[4]Per i galleggianti in ferro ed in acciaio cui si riferisce la legge 31 luglio 1879, n. 5014 (Serie 2ª), il compenso di costruzione e' fissato in lire 30 per tonnellata di stazza lorda.
[5]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilira' norme particolari per l'esercizio del sindacato governativo sulle operazioni dei suddetti registri di classificazione delle navi e sui giudizi da loro dati.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
