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[1]Lo Stato e l'Amministrazione del Fondo per il culto, per quanto e' dovuto dai patroni ai termini di questa Legge, oltre i diritti accordati dalle Leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gl'immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 3 luglio 1870.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[6]M. Raeli.
Testo in vigore dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009
