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Non ostante il disposto dell'alinea 1° dell'articolo 2, in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un Beneficio o di una Cappellania nelle Provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al Demanio dello Stato il 30 per cento pei Benefici e la doppia tassa di successione per le Cappellanie sul valore gia' liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa la deduzione del capitale assegnato in contratto al Fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009
