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[1]Nulla e' innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalle Leggi indicate nell'articolo 2, nei casi di Benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico, mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte, a termini dell'articolo 5 della Legge 15 agosto 1867.
[2]Il patrono laico che intende valersi di questo diritto, dovra' farne dichiarazione al Demanio entro un anno dalla promulgazione della presente Legge, e dovra' inoltre pagarne il prezzo.
Testo in vigore dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009
