Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle Leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della Legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione dei Benefici di patronato laicale esistenti nelle Collegiate soppresse dalle Leggi medesime, purche' con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tale corresponsione, a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla Legge 15 agosto 1867.

Testo in vigore dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1870-07-03;5723~art4 · fonte del testo

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