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[1]I beni costituenti le dotazioni dei Benefici e delle Cappellanie soppressi colla Legge 29 maggio 1855, e coi Decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1° dell'articolo precedente.
[2]Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei Benefici e delle Cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.
[3]Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei Benefici e delle Cappellanie soppresse, continuera' ad usarne.
Testo in vigore dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009
