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[1]Per i beni dei Benefici e delle Cappellanie laicali, soppressi colla Legge 29 maggio 1855, n. 878, coi Decreti Commissariati 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, che sieno vacanti all'epoca della pubblicazione di questa Legge, saranno osservate le disposizioni delle Leggi precitate di loro soppressione.

[2]Pero' nelle Provincie Napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei Benefici e delle Cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una somma eguale al 30 per cento del valore dei beni medesimi pei Benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le Cappellanie. Il valore dei beni sara' calcolato senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi si' e come di diritto.

[3]Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sara' fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa Legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

Testo in vigore dal 4 luglio 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1870-07-03;5723~art2 · fonte del testo

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